venerdì 30 luglio 2010

Assistenza sociale: lettera di Mannino (Psi) al Sindaco di Sassuolo


Al Signor Sindaco Avv. Luca Caselli Sassuolo

Al Signor Presidente del ConsiglioComunale

Ai Consiglieri Comunali

Mi pregio portare alla Sua cortese attenzione alcune valutazioni politiche in merito alla parità dei diritti, in materia di assistenza sociale, resi più impellenti data la situazione economica della città, il tutto sulla base di alcuni pronunciamenti, recenti, della Magistratura Ordinaria e della Corte Costituzionale.
Con sentenza del 7 luglio u.s. la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla legittimità della legge della Regione Toscana, in materia di accoglienza ed integrazione degli stranieri (legge approvata nel giugno 2009 ed oggetto di ricorso da parte del Governo Centrale).
La legge, come noto, trattava l’estensione del diritto di accesso alle prestazioni sanitarie anche a persone con presenza irregolare sul suolo regionale ed è superfluo aggiungere che il limite era rappresentato dai soli indifferibili ed urgenti atti medici e sociali, così come previsto dalla Costituzione.
Altra sentenza del Tribunale di Brescia, a firma del Giudice del Lavoro, datata 22 luglio u.s..La questione nasce nel Comune di Adro, assurto agli “onori” delle cronache, per avere sospeso il “cibo” alla mensa scolastica per i bambini figli di cittadini “morosi” al pagamento del ticket.
La sentenza di cui sopra ha bocciato il regolamento comunale relativo al “Fondo Comunale Affitto”e al fondo “Aiuti alla famiglia per i nuovi nati” nella parte dove si stabiliva “…l’erogazione del contributo è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:

1) Residenza del neonato o dell’adottato nel Comune di Adro;

2) I genitori devono essere tra loro coniugati (n.d.r.??? );

3) Cittadinanza di uno Stato dell’Unione Europea di entrambi i genitori (n.d.r.????);

4) Residenza nel Comune di Adro da almeno cinque anni, di almeno un genitore al momento della nascita;

Il Giudice ha richiamato la norma contenuta nell’art. 44 del T.U sulla immigrazione che chiaramente stabilisce che “….. quando il comportamento di un privato o di pubblica amministrazione produce una discriminazione per motivi sociali, etnici, nazionali o religiosi, il giudice può, su istanza di parte, ordinare la cessazione del comportamento pregiudizievole……”
Il Giudice, stabilito che i regolamenti comunali di cui in premessa costituiscono “prestazioni sociali” ha invitato l’Amministrazione a rimuovere gli effetti della discriminazione con richiamo all’art.4 del D.Lgs 215/2003 ed all’art.44 del T.U. sull’immigrazione.
La presente per invitarLa ad una valutazione, in prima istanza giuridica, visto gli orientamenti recenti sulla questione diritti allo Stato Sociale ma anche a quanto contenuto nello Statuto della Regione Emilia Romagna (L.R. 13 del 31 marzo 2005 e successive modificazioni) ed a modificare l’atto di indirizzo di cui alla Delibera di Giunta Comunale 212 del 29 settembre 2009.
Un opportuno richiamo è formulato sul piano politico, vista la Sua dichiarata disponibilità ad un confronto con tutte le forze politiche, anche non rappresentate nel Consiglio Comunale, ed a considerare ricevibile la presente nota…..ricordandoLe che sempre nella sentenza di cui sopra il Giudice, alle controdeduzioni del Comune di Adro che si affidava ad una mera e generica valutazione politica “…alla linea di governo locale premiata dal corpo elettorale locale…” ha dichiarato la “cosa” ininfluente.

Franco Mannino – Coordinatore Partito Socialista Sassuolo

asgi_altri_c_comune_di_adro_ordinanza_trib_brescia_22_07_2010

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